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30 luglio 2007 - Prot. 6999
OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 19 – 22
novembre 2007.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione
dei verbali elettorali all’ARAN.
Raccomandazioni alle commissioni elettorali.
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro
del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative,
con Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007 (di seguito indicato
come Protocollo), hanno indetto le elezioni per il rinnovo
delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del
personale dei comparti che, già elette nel 2004, scadono
in novembre 2007 (art. 7 Accordo quadro).
Con il citato Protocollo - in corso di pubblicazione nella G.U.
- che contiene l’annuncio delle elezioni, è stato definito
il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali,
nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente
nella generalità delle amministrazioni dei comparti in
indirizzo nei giorni 19 - 22 novembre 2007.
Sulla base della concreta esperienza di gestione delle precedenti
elezioni, al fine di facilitare le operazioni elettorali, le
parti firmatarie del Protocollo hanno convenuto sull’opportunità di
riassumere, nel testo che segue, tutte le note inviate in occasione
delle passate elezioni, alle quali non si dovrà più fare
riferimento.
La presente nota è, anche, completa di tutta la documentazione
necessaria, elencata nel sommario, della quale si raccomanda l’attenta
lettura.
Si chiede, pertanto, alle amministrazioni articolate sul territorio
di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi “periferiche”,
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle
commissioni elettorali, oltre al materiale
previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa,
informando che nel sito internet dell’ARAN www.aranagenzia.it,
nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla voce “RSU
Comparti 2007” è pubblicata tutta la
documentazione in formato facilmente scaricabile.
Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali
per le proprie categorie territoriali.
ELEZIONI DELLE RSU DEL 19 – 22
NOVEMBRE 2007
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A) PROTOCOLLO del 28 giugno 2007
B) CHIARIMENTI §1. Tempistica
delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3.
Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla
presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6.
Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato
attivo §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento
e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10.
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente
necessario per la validità delle elezioni §12. Riparto
e attribuzione dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14.
Comitato dei garanti §15. Insediamento della RSU
C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI
ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI
E QUESITI
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI
ALL’ARAN
ALLEGATI:
1 – PROTOCOLLO
DEL 28 GIUGNO 2007 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI
PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI.
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2 – ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE
DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA’ (16
OTTOBRE 1998)
4 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE
LOCALI (22 OTTOBRE 1998)
5 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE
1998)
6 – ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI (3 NOVEMBRE 1998)
7 – FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)
| A) PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007 |
Il “Protocollo per la definizione del calendario
delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del
personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto
in data 28 giugno 2007 (allegato n. 1), in corso di pubblicazione
nella G.U., contiene l’annuncio delle elezioni. Nel calendario
sono indicate le varie scadenze che precedono le votazioni. Copia
dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna
amministrazione.
Ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si
limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole
generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi
di comparto, che conservano la loro validità e la cui conoscenza
rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 6).
§ 1. Tempistica delle procedure
elettorali
Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni
dei comparti in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad
alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo le elezioni
sono già state indette e fissata la relativa tempistica,
la votazione e lo scrutinio.
Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi
locali.
Il primo giorno delle votazioni (19 novembre 2007) è utilizzato
per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle
commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali
sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della
RSU) ed è anche già utilizzabile, su decisione della
commissione elettorale, per le operazioni di voto.
Pertanto, i giorni 19-20-21, nonché il giorno
22 (sino alle ore 14:00) sono dedicati alle votazioni.
E' compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare
le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario
di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, con eccezione dell’ultimo
giorno (22 novembre) in cui la chiusura è già fissata
alle ore 14:00, dandone la necessaria preventiva pubblicità a
tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo dell’amministrazione.
Il giorno 22 novembre 2007- dalle ore 14:00 - è dedicato
esclusivamente allo scrutinio.
Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti le amministrazioni
dei comparti in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente
e, pertanto, nella singola amministrazione non può essere
prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.
Tutte le RSU attualmente in carica, a
prescindere dalla data di costituzione, sono
ricondotte alla scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa
che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state
costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette
anche in data successiva nel corso del triennio.
§ 2. Sede di elezione della
RSU
Il vigente CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione per
il quadriennio 2006-2009 è stato stipulato l’11 giugno
2007. In esso sono chiaramente indicate le amministrazioni che
sono comprese nei diversi comparti di contrattazione collettiva.
E’ prevista l’elezione di una unica RSU
nelle amministrazioni dei comparti:
- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università
In tali comparti l’elezione della RSU avviene, dunque, a
livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale
unico.
Sono previste più sedi di elezione della RSU
nelle amministrazioni dei comparti:
- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
In tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in
sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno 1
ottobre 2007, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle
sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le
RSU.
La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie
professionali, contenuta esclusivamente nell’accordo integrativo del comparto
Enti pubblici non economici, è superata con la collocazione
dei professionisti nell’area dirigenziale.
Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere
affissa all’albo dell’amministrazione ed inviata all’Aran
e alle confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto
A) entro il giorno 8 ottobre 2007.
L’adempimento è importante anche perché permette
all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle
sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza
della raccolta dei dati.
Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla
del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, derivanti dalla recente
trasformazione e riordino di alcune amministrazioni, dovrà essere
data tempestiva informazione all’Aran, in tempi utili al regolare
svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi
integrativi di comparto (allegati da n. 3 a n. 6) individuano chiaramente
l’ambito di costituzione delle RSU.
§ 3. Presentazione delle liste
elettorali
Possono presentare le liste elettorali:
1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione
dello statuto e dell’atto costitutivo, alla dichiarazione di
adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione
delle RSU nonché all’applicazione delle norme sui
servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s..m.i.:
a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
indicate nelle tavole allegate all’ipotesi di CCNQ del 28
giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il
biennio 2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);
b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti
alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla
lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni
non rappresentative, le confederazioni devono attestarne l’adesione
tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto
in occasione di precedenti elezioni.
2) devono, invece, presentare lo statuto e l’atto
costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella
relativa all’applicazione delle norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., entro il termine
ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo
di cui al punto A), tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria
che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett.
a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente
alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della
lista.
Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale
o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono
anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato
di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni
sindacali, all’atto della presentazione della lista possono
allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto e
dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran
in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione
sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato
in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della
data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.
Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del
7 agosto 1998 può essere presentata all’Aran, che
rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo
caso, quanto indicato al precedente capoverso.
L’Aran pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle
organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati
(sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Attestati
Aran”). Tale elenco non è certamente esaustivo delle
organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica
solamente quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della
documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo attraverso l’attestato
Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.
§ 4. Soggetti esclusi dalla
presentazione delle liste elettorali
Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:
1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto,
a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile
dallo statuto;
2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni
di più sigle;
3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista
congiunta "cgil fp e cisl fps" );
4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite
con proprio statuto e atto costitutivo;
5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti
di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che
non hanno finalità sindacali.
E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle
regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove
non rispondano ai requisiti richiesti.
§ 5. Elettorato passivo
L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:
a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a
tempo pieno che a tempo parziale);
b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato,
il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale
dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure
elettorali (annuncio).
La permanenza in servizio è qualità che deve permanere
anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di
eletto nella RSU.
I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni
esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione
di assegnazione ma conservano l’elettorato passivo nella
amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto
di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio
qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla
data del 3 ottobre 2007 risulti in servizio solo o prevalente personale
comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche,
ai dipendenti è riconosciuto anche l’elettorato passivo
purché abbiano tale requisito nell’amministrazione di
provenienza e che quest’ultima sia pubblica e rappresentata
dall’Aran. L’eccezione si giustifica perché si
tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata
dalla temporaneità tipica dell’istituto del comando
in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale
per cui il personale comandato è escluso dall’elettorato
passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.
Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle
elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’amministrazione
di provenienza.
Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque
esclusi:
- i presentatori della lista;
- i membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione
devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti
indicati nella lett. b) del presente paragrafo.
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale
del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente
a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo
da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l’elettorato
passivo nell’amministrazione di provenienza.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo
tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante
il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la commissione
elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita
con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza
di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.
Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa
accettazione della candidatura, la mancanza di essa non costituisce
motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una
decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali
presentatrici di lista, anche se auspicabile per la trasparenza
della candidatura stessa.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto
o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
§ 6. Procedura per la presentazione
delle liste
L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero
di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione
della lista.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della
firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere
un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione
sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa.
In questo caso la delega deve essere allegata alla lista).
Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore
di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato
per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.
Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari
della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell’amministrazione
sede di elezione della RSU.
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente
del competente ufficio dell’amministrazione interessata,
o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti
dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla
commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine
congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla
formale regolarizzazione.
Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma
da parte dell’amministrazione interessata (dirigente del servizio
preposto o dipendente all’uopo delegato), di seguito si allega
fac-simile della dichiarazione dell’amministrazione da apporre
sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa,
precisando che l’amministrazione non può, se richiesta,
rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio)
ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:
AUTENTICA
FIRMA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Io sottoscritto/a ________________________in qualità di
________________________________________________
attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)
_______________nato/a a ____________________il __________
identificato/a con documento (indicare tipo ad es. carta
d’identità o equipollente) __________________ n._________
rilasciato da _________________________________il _________________
ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e Data
Timbro Amministrazione
Firma |
I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle
firme dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007
al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.
La commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo
dell’amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione
delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con
quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso
in cui l’amministrazione sia chiusa nella giornata del 23 ottobre
2007 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione
elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo
giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato
al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali
all’ufficio dell’amministrazione che, secondo i rispettivi
ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale
e poi direttamente alla commissione elettorale non appena insediata.
La lista può anche essere inviata per posta, ma deve, comunque,
pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della
stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell’amministrazione.
Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle
liste deve risultare dal protocollo della commissione elettorale
o dell’amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente,
l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono
usare la propria denominazione esatta. E' esclusa
la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero
usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
E' interesse della organizzazione sindacale verificare che
la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede
elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti
i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo
assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione
della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi
o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della
commissione elettorale e l’amministrazione non ha alcuna competenza
in merito né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo
esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti
il numero di candidati della lista non può essere superiore
a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale
non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali risultanti.
Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo
gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata
alcuna lista, l’amministrazione deve darne immediata comunicazione
all'Aran.
§ 7. Elettorato attivo
Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):
a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla
data delle elezioni presso l’amministrazione, indipendentemente
dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione
stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre
amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a
tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza;
b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato,
il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale
dell’amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito
nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure
elettorali (annuncio).
Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle
elezioni delle RSU, mantiene l’elettorato attivo e passivo nell’amministrazione
di provenienza.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati
nella lett. b) del presente paragrafo, nonchè quello con
rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale
del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente
a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso
da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano
contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali,
etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001)
o comunque “atipico”.
I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio
delle procedure elettorali (3 ottobre 2007) e quello delle votazioni,
acquisiscono i requisiti di cui alle lett. a) e b), hanno diritto
al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure
attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero
rimane invariato.
Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica
sede. E’ compito della commissione elettorale controllare
che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso
le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es.
personale a part-time su più comuni).
§ 8. Commissione elettorale:
composizione, insediamento e costituzione
I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle
organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere
indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato
o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l’amministrazione
in cui si vota.
In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica
di RSU, il componente della commissione può essere sia un
dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia
dipendente dell’amministrazione interessata.
Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di
sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli
Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione
elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso
da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in
servizio presso la medesima sede di lavoro.
Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale
i dirigenti anche assunti a tempo determinato.
L’amministrazione non ha alcun compito né può intervenire
sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale.
I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente,
con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra
l'insediamento e la costituzione formale della commissione stessa.
Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15,
la commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti
ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici
di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute
almeno tre designazioni, sarà cura dell’amministrazione
chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste
di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento
dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle amministrazioni
con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente
una sola designazione.
Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due
soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono
designare un componente aggiuntivo.
Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore
di lista è un dipendente dell’amministrazione in cui
si vota può essere designato per la commissione elettorale.
Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15
dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista,
oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni
sindacali presentatrici abbia nominato il componente.
La commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre
2007 e formalmente costituita entro il 18 ottobre 2007. La differenza
tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che
la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione
dell’Amministrazione,
non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione
nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere
insediata ed operare anche prima del 15 ottobre, salvo sua successiva
formale costituzione nei termini fissati.
Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento
dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate
all'ufficio dell’amministrazione
preposto, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione
di insediamento della commissione elettorale, della indicazione
del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di
tutti i documenti nel frattempo pervenuti.
Con l'avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste
e tutti gli atti sono consegnati direttamente a quest’ultima.
Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste
per l'insediamento e la costituzione della commissione elettorale,
la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche
in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono
essere presentate sino al giorno 23 ottobre 2007, è questa
in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione
elettorale. L’amministrazione, in questo caso, continuerà ad
attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni
di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla
data del 23 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate
liste da parte di alcun sindacato, l’amministrazione dovrà rilevare
la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni
per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione
all’Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto
necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale
ai fini della contrattazione integrativa.
Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale
nei termini previsti dal calendario non inficia la sua regolare
costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo
giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna
competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento delle
elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione
elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (23ottobre 2007).
Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti
delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti
utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione
del lavoro.
I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni
elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere
del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28
ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo
le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge
in vista della costituzione di organismi che assumono carattere
necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale,
anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua
degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti
di loro competenza durante
le ore di servizio.
§ 9. Compiti della Commissione
elettorale
Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera
casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali.
E’ compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie
non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla
base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo
anche riferimento ai principi generali dell’ordinamento.
Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.
1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione
delle esigenze organizzative dell’amministrazione, previo accordo
con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi, fermo rimanendo l'orario di chiusura dell'ultimo
giorno di votazione già fissato alle ore 14:00, avvertendo
con pubblicità nell'albo dell’amministrazione tutti
i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, non
può modificare le date di votazione e di scrutinio,
ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi
che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione
al voto del personale ma, contestualmente, non gravare inutilmente
sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti.
Nel caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima giornata
di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto,
il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno
22 novembre, data e ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo
cura di garantire la sicurezza dell’urna e del materiale
elettorale.
2) Acquisisce dall’amministrazione l'elenco generale degli
elettori.
3) Riceve le liste elettorali.
4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.
5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle
candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla
commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che
devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni
elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle
liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie
degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione
(ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile
a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti
al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione
delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando,
in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi
di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli
relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni
sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive
rispetto alle tabelle allegate all’ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007
e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti.
Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di
cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della
commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della
data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con
tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate
di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione
alle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti
i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell’amministrazione
almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni e
comunque dal giorno 12 novembre 2007.
6) Definisce, previo accordo con il dirigente dell’amministrazione
preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale
a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo
tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre,
dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora
l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero
dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi
di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di
assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle
votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico,
essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono
confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati
a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo
dell’amministrazione
almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.
7) Predispone il “modello” della scheda elettorale
e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità,
che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte,
che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste
elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento
elettorale.
8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio.
10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che
possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in
comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata
una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla
nomina di un secondo scrutatore.
11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura
di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che
sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle
elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio
elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo
scrutinio.
12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti)
e fa il riepilogo finale dei risultati.
13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale
contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio,
che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere
riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali
assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal
presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.
Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale
deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione
sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e
indicata nella scheda elettorale.
§ 10. Verbale elettorale finale
e relativi adempimenti
| Il fac-simile del verbale finale,
allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla
presente nota in formato stampabile (allegato n. 7),
non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere
omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni
elettorali perché collegato all'accertamento della
rappresentatività. |
Non è consentito l’utilizzo di verbali finali
diversi da quello allegato all’Accordo quadro del 7 agosto
1998, anche se predisposti dai sindacati.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano
le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato
in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:
1 - la prima parte riguarda i dati identificativi
dell’amministrazione, il comparto di appartenenza e la data
delle elezioni;
2 - la seconda parte riguarda i dati numerici
dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti
(elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso,
nonché la percentuale di validità delle elezioni
(quorum).
Sotto la voce “collegio”, è riportato un
asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali
a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda
in alcun caso le elezioni in oggetto.
Con il termine “collegio” si fa riferimento alla sede
di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati
da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi “staccati” i
cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in
cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
3 - la terza parte riguarda i dati delle schede
scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede
nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle
liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
4 - la quarta parte riguarda nuovamente i dati
degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero
dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati
a ciascuna lista;
5 – l’ultima parte del verbale è costituita
dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale,
nelle persone del presidente e dei componenti.
La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve
avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei
dati quali:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto
(elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno
espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore
a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle
elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede
scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che
devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le
liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle),
dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati
i voti ottenuti dalle liste e non il
numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della
lista stessa);
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni
delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono
essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle
liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l’indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e
la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai
componenti della commissione stessa.
La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla
amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell’amministrazione
dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza
che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione
dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto
nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione
dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione
li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per
5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o
ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione
elettorale all’amministrazione e alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni elettorali.
All’amministrazione deve essere consegnato oltre
al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia
della scheda predisposta per le votazioni, anch’essa siglata
dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale,
per il successivo inoltro all'Aran.
Si sottolinea l’importanza che riveste l’invio all’Aran
anche di copia della scheda predisposta per le votazioni in quanto
dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni
delle liste presentate e votate dai lavoratori.
L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a
cura dell’amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni
successivi alla consegna.
E’ compito della commissione elettorale verificare che l’Amministrazione
vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale
all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate
al punto E) della presente nota.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra,
sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso
dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali
in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall’Amministrazione.
Come previsto dall’art. 16, comma terzo, dell’Accordo
del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento elettorale - il plico
(esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato
secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione,
in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente,
decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato
della commissione elettorale e di un delegato dell’amministrazione
(comma quarto del medesimo articolo).
Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro
10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.
§ 11. Quoziente necessario
per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum)
si deve fare riferimento al numero dei votanti.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
| Esempio: nel caso in cui l'elenco
degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti,
il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano
votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui
l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a
n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel
caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1]. |
La commissione elettorale autorizza l'apertura delle
urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi
nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere
proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio
elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non
si deve, pertanto, procedere alle operazioni di
scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. In
questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde
elezioni, l’intera procedura è attivabile
nei successivi 90 giorni.
§ 12. Riparto
e attribuzione dei seggi
Ordine delle operazioni per la ripartizione
e la successiva assegnazione dei seggi:
1) definizione del quorum
2) ripartizione dei seggi alle liste
3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li
hanno conseguiti |
Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto
laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a
modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se
concordato con le organizzazioni sindacali.
Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto
1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo
di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell’Amministrazione,
secondo la seguente TABELLA:
a) tre componenti nelle Amministrazioni che
occupano fino a 200 dipendenti;
b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle
Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che
si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle
Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi. |
Nei comparti Università e Ricerca,
ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per
definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare
riferimento alla tabella sovrastante.
Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici,
Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove
sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero
dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli
accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.
Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio
dei Ministri si dovrà fare riferimento all’accordo
integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno
2007).
Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto
1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio
universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste
concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire
i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni
singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).
A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento
al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento
ai voti validi riportati da ogni singola lista.
In sintesi:
1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato
dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi
di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al
numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede
valide più schede bianche più schede nulle);
3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti
validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede
bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve
tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle
preferenze ai candidati della stessa.
Esempio: caso di una Amministrazione
che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire
siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi:
tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato
non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n.
119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum
si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il
numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 :
3 = 39,666 = QUORUM
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO
PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA
UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI. |
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere
alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio. A tal
fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono
risultati così espressi: 117 voti validi alle varie
liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto
rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio
resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio
resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi
resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi
resti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale
prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base
ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale
dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito
alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.
Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario
che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno
pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto. |
Esempio n. 2:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono
risultati così espressi: 117 voti validi alle varie
liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto
rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio
resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio
resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi
resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi
resti 10,000
totale voti validi 117
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale
prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base
ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale
dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito
alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore. |
Solo dopo avere ripartito i seggi
tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base
dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno
ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di
preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta
che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della
lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito
esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa
lista.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di
parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla
lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di
preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano,
la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali
dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della
lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e,
nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo
l'ordine dei candidati all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi
per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo
candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di
assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
lista.
Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi
previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute,
riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza che non
sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura
dei seggi vacanti. Anche
in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere
trasmesso all’Aran dall’amministrazione.
Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale
contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi
assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto
sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi
assegnati”.
§ 13. Compiti delle amministrazioni
L’amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione
dei lavoratori alle elezioni, informandoli tempestivamente, anche
con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei,
dell'importanza delle stesse, e facilitando l'affluenza alle urne
mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’amministrazione è,
altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso
il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si
svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni
un fatto endosindacale, la stessa non può entrare
nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in
quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica
e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione
e sui relativi adempimenti elettorali.
L’amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione
elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 4 ottobre
2007, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali,
deve consegnare alle organizzazioni sindacali, che ne fanno
richiesta, l'elenco alfabetico generale degli
aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per
sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico
articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di
elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali
staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non
appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7
e 9).
Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni
sindacali e poi, una volta insediata, con la commissione elettorale,
e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti
gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello
della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione
di:
- locale per la commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio
(matite, urne,...);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla
commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei
seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie
dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio
utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di
sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi
con l’UTG).
L’amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti
delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando
ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali,
gli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti
di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).
L’amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo,
nonché copia della scheda predisposta per le votazioni, entro
5 giorni dalla loro consegna da parte della commissione elettorale,
rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate
al punto E) della presente nota.
§ 14. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere,
entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art.
19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).
Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza
delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate
al ricorso, da uno nominato dall’amministrazione in cui si è svolta
la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti
si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.
In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni
sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non
deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato
le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici
di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale
ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato
dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della
clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare
due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso
non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella
controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi
l’attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il
Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale,
da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).
Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla commissione elettorale
interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es.
nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste
presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato
dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno
presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui
trattasi.
Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si fa presente
che il disposto del secondo comma dell'art. 19 dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti
partecipi un rappresentante dell'Aran.
Le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della
commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei
garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione
elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua costituzione.
Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti
si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta
ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque
di componimento consensuale delle controversie.
Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre
che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente
stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti
gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle
deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato
dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.
L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere
sulle sue deliberazioni.
Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame
dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora
il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella
presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione
dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica
di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo
le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre
possibile il ricorso al giudice del lavoro.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia
delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare sospensiva,
le elezioni possono ugualmente avere luogo.
§ 15. Insediamento della RSU
La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione
dei risultati elettorali all’albo dell’Amministrazione
senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato
entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel
verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma
della proclamazione degli eletti. L'insediamento della RSU è contestuale
alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun
adempimento o iniziativa da parte dell’amministrazione o da
parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione
degli eletti la RSU può, quindi, legittimamente operare.
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice
del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque
operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri
con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della
decisione del giudizio pendente.
| C) RACCOMANDAZIONI
PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA |
Con la consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali
ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista,
l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere
l'obiettivo della massima regolarità delle elezioni e che
la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente
corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti
di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede
di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento
della rappresentatività. Allo scopo si formulano le seguenti
raccomandazioni:
a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde
al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla
presente nota e non è suscettibile di variazioni
b) il verbale elettorale finale non può contenere
omissioni o cancellazioni
c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione
del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata
copia della scheda elettorale
d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati
nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni
indicate nelle liste e nelle schede elettorali.
Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento,
a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni
dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento
elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti
interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati
(vedi lett. B § 9);
e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni
sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto
d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere
ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali
risultati eventualmente imprecisi;
f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti
nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro
la scadenza della rilevazione fissata dall’apposito Comitato
paritetico previsto
dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito,
in via generale per tutti i comparti, dal citato Comitato paritetico,
da ultimo nella seduta del 18 ottobre 2005, stabilisce, anche, che
le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione
dei voti per la rappresentatività, debbano essere effettuate
con le seguenti modalità:
- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante
comunicazione sottoscritta dalla commissione elettorale;
- ove la commissione elettorale non sia più funzionante, da
una certificazione effettuata a norma di legge dall’Amministrazione
attestante la denominazione della lista originaria presentata dal
sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale
depositato presso la medesima Amministrazione. La certificazione
dovrà essere corredata della scheda elettorale.
Non sarà ammissibile la correzione dei
dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore
materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione
elettorale.
Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali
e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni,
cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che
la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f),
nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale
di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico,
potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini
del calcolo della rappresentatività,
dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato
l'errore.
Si evidenzia nuovamente, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte
II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la commissione elettorale ha
tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni
elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla amministrazione,
la quale deve debitamente conservarli (cfr. §10).
| D) RICHIESTE
DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI |
L'Aran ha il compito di fornire alle amministrazioni la propria
assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante
note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito
internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole
amministrazioni, l’Aran
risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano
questioni assolutamente nuove e non già trattate nella presente
nota.
In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo
l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza
delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri
telefonici.
L’Aran non darà riscontro, in quanto ciò esula
dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle
commissioni elettorali che, in caso di necessità, possono
rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato
i componenti, che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione
diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo
quadro del 7 agosto 1998, negli Accordi integrativi di comparto
e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere
presa in considerazione.
| E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI
ALL’ARAN |
Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza
di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto
adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell’invio
dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali
faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2006
e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere
portata a termine dall’Aran entro i tempi utili per poter consentire
all’Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte
del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001,
di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali
da ammettere alle trattative nazionali per il biennio economico 2008-2009,
che decorre dall’1 gennaio 2008.
Non sfugge, pertanto, per l’esiguità dei tempi a disposizione,
l’importanza della collaborazione di codeste amministrazioni
nell’invio tempestivo dei
verbali elettorali (corredati dalla copia della scheda elettorale)
che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto
delle seguenti indicazioni:
a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico
per tutte le amministrazioni) è allegato all’Accordo
quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile
di variazioni da parte delle commissioni elettorali e non può contenere
omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera C).
b) La commissione elettorale deve consegnare,
trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il verbale
finale in originale o copia conforme all’ amministrazione per
il suo successivo inoltro all’Aran (cfr. § 10), congiuntamente
ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della
commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per
il voto.
c) L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente
a cura dell’amministrazione entro i 5 giorni successivi
alla consegna (cfr. § 10
e 13).
d) L’Aran non prenderà in considerazione invii
che abbiano diversa provenienza, anche se da parte dalle Commissioni
elettorali.
e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite
posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno
(RRR) all’indirizzo:
ARAN – UFFICIO
RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186
ROMA |
Pertanto le amministrazioni non dovranno
inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe
solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non
ne terrà conto, considerandolo come non
avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.
f) La trasmissione deve avvenire con lettera di
accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile del servizio
preposto su carta intestata dell’amministrazione,
per individuarne con certezza il mittente, contenente l’indicazione
della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni
e la eventuale pendenza di ricorsi alla commissione elettorale.
Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere
trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura dell’amministrazione
comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi.
Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel
solo caso in cui, per effetto dell’esito dei ricorsi, siano
intervenute modifiche. In quest’ultimo caso l’amministrazione
deve inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da
parte della commissione elettorale.
g) Il verbale elettorale che l’amministrazione trasmette all’Aran
deve essere la copia originale consegnata dalla
Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata
dello stesso) o una copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto
l’originale. L’amministrazione avrà cura
di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.
h) Al verbale elettorale deve essere allegata la copia
della scheda predisposta e utilizzata per il voto,
siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione
elettorale. Dalla scheda elettorale sono chiaramente individuabili
le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista votate dai lavoratori.
Si raccomanda a tutte le amministrazioni di dare
tempestiva comunicazione all’Aran nel caso in cui le elezioni non si siano
svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare
chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.
Dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e
la esattezza della rilevazione. Si confida, pertanto, nella più ampia
collaborazione, ribadendo che la raccolta dei dati elettorali deve
essere effettuata in tempi utili all’accertamento della rappresentatività per
il biennio 2008-2009, che decorre dall’1 gennaio 2008.
Il Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
Allegato n. 1:Protocollo
per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo
delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica
delle procedure elettorali.
Allegato n. 2: Accordo
collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione
delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale.
Allegato n. 3: Accordo
integrativo del comparto Sanità (16 ottobre 1998)
Allegato n. 4: Accordo
integrativo del comparto Regioni-Autonomie locali (22 ottobre 1998)
Allegato n. 5: Accordo
integrativo del comparto Ministeri (3 novembre 1998)
Allegato n. 6: Accordo
integrativo del comparto Enti pubblici non economici (3 novembre
1998)
Allegato n. 7: Verbale elettorale in formato stampabile
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