
Part-time ciclico: ecco le modalità per presentare la domanda per l'indennità 2023
Il decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, all’art. 18, ha rinnovato l’indennità una tantum per i lavoratori con rapporto di lavoro Part-Time con periodi di sospensione anche per il 2023. Il messaggio INPS n. 3977 del 10 novembre 2023 fornisce le prime indicazioni in riferimento all’indennità Part-Time con periodi di sospensione.
La misura prevede, per l’anno 2023, la corresponsione di un’indennità una tantum, di importo pari a 550 euro, per i lavoratori e le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale con periodi di sospensione dell’attività lavorativa per almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Inoltre, lo stesso articolo dispone che colui/colei che ne faccia richiesta non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro, di indennità di disoccupazione né di trattamento pensionistico diretto.
Per giunta è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.
La predetta indennità può essere riconosciuta una sola volta nel corso del 2023, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) né è valevole per l’accredito di contribuzione figurativa. La domanda può essere presentata dal 13 novembre 2023 fino al 15 dicembre 2023, gratuitamente, presso tutte le sedi ITAL UIL.
Dovranno presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e per l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dall’esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, è stata prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.
La UIL FPL ritiene del tutto insufficiente l’una tantum. Se facciamo riferimento, ad esempio, alle lavoratrici ed ai lavoratori impiegati nel settore educativo, che non percepiscono alcuno stipendio nel periodo estivo, questa Una tantum prevede meno di 150 euro al mese.
Pretendiamo che il Governo adotti misure strutturali che diano il giusto riconoscimento retributivo a queste lavoratrici e lavoratori che con abnegazione offrono un servizio determinante a supporto dell'utenza fragile.