R.C. COLPA GRAVE SANITÀ PUBBLICA COMPARTO PERSONALE SANITARIO
COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA
Legge 24/2017 (Gelli)
La soluzione assicurativa per la responsabilità dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
La UIL FPL offre gratuitamente ai propri iscritti un’innovativa copertura assicurativa per Colpa Grave in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 24/2017
Compagnia Assicurativa UNIPOLSAI Broker Assicurativo AON
COSA È ASSICURATO?
L’assicurazione tiene indenne l’assicurato per quanto questo sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per:
La responsabilità per colpa grave dell’esercente la professione sanitaria che opera presso strutture pubbliche
QUAL È IL MASSIMALE DI POLIZZA?
MASSIMALE ILLIMITATO
L’art.9 della Legge 24/2017 stabilisce che
«…l’importo della condanna in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti dell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo moltiplicato per il triplo.»
PERIODO DI COPERTURA GARANTITA (RETROATTIVITÀ)?
Per comportamenti colposi posti in essere dal 1° gennaio 2007
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Copertura è operante per tutta la durata del tesseramento UIL FPL
CHE COS’È IL SINISTRO?
Surrogazione dell’assicuratore dell’Ente (art. 1916 CC e ex art. 9, Legge 24/2017)
· Invito a dedurre della Corte dei Conti
· Messa in mora dell’Ente di appartenenza
· Surrogazione dell’assicuratore dell’Ente (art. 9 Legge 24/2017)
IMPORTANTE: A tutela dell’Assicurato, tutte le Circostanze e Fatti già noti all’assicurato, precedentemente alla notifica degli atti di cui sopra, saranno coperti dalla polizza.
CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?
CLICCA QUI: MODULO PER LA DENUNCIA, INVIARE SEMPRE L'ATTO NOTIFICATO
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici, in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del Sinistro.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale per Sinistro indicato nella scheda di polizza.
IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA?
Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l’assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento, presentate all’Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività presso l’Ente Pubblico compreso il periodo di retroattività
Premio una tantum € 33 = copertura assicurativa per 10 anni
Per le sole Ostetriche Premio una tantum € 55= copertura assicurativa per 10 anni
COPERTURA ASSICURATIVA GRATUITA
La soluzione assicurativa per la tutela legale dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
La UIL FPL offre gratuitamente ai propri iscritti una copertura assicurativa di Tutela Legale nei procedimenti Civili e Penali
CHE COSA E’ ASSICURATO?
La Società assicura il rischio delle Spese Legali e peritali, in sede civile e penale, nella fase stragiudiziale nonché per ogni stato e grado di giudizio, compreso arbitrato, per la difesa dei diritti soggettivi degli assicurati Sono coperte le spese sostenute dall’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato:
QUAL E’ MASSIMALE DI POLIZZA?
€ 5.000,00 per singola vertenza
€ 2.000,00 per singola vertenza (Estensioni di garanzia)
PERIODO DI COPERTURA GARANTITA (RETROATTIVITÀ)?
Per vertenze poste in essere dal 31 dicembre 2017 (2 anni)
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Copertura è operante per tutta la durata del tesseramento UIL FPL
IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA?
Due anni di Ultrattività.
PER DENUNCIARE UN SINISTRO CLICCA QUI , ALLEGARE SEMPRE ATTO NOTIFICATO.
ESTENSIONI DI GARANZIE
Sanzioni Amministrative
Tutela legale dell’iscritto qualora, nell’ambito dell’attività regolarmente svolata , debba presentare Opposizione avanti al giudice competente avverso una sanzione amministrativa comminata dalla Autorità preposta;
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’autorità amministrativa/giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali, quindi violazione di norme.
La sanzione può essere: pecuniaria – pagamento di una somma di denaro.
Accessoria – di natura diversa quale sospensione, revoca , destituzione, confisca , sequestro, fermo, etc …
L´assicurazione copre le spese sostenute dal soggetto convenzionato per la difesa dei propri interessi in sede stragiudiziale e giudiziale, ovvero gli oneri affrontati per:
La garanzia comprende anche le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi in materia di:
Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
Sicurezza Alimentare D Lgs. 193/2009 e s.m.i. ,
Protezione dei dati personali D . Lgs. 196/03 e s.m.i.
Controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale
L’Assicurazione è estesa, alle controversie individuali di diritto civile di natura contrattuale che l’Assicurato dovesse sostenere relative al rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito delle mansioni svolte.