Proseguo trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali
Cari amici e compagni,
in data odierna è ripresa la trattativa in sede Aran per il rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 a seguito di una nuova proposta inviata dalla parte datoriale.
La proposta, rispetto alle criticità e osservazioni più volte rappresentate e verbalizzate da parte della UIL FPL nel corso delle precedenti riunioni, continua a essere latitante o non soddisfacente su questioni significative. Le relazioni sindacali e forme di partecipazione, la definizione degli ambiti professionali e relativi profili, la mancata adozione di una specifica Area per le elevate qualificazioni e l’assenza delle Sezioni per specifiche
professionalità continuano a rendere insidioso il proseguo favorevole del percorso intrapreso.
Tuttavia, nel testo inviato, alcune novità raccolgono in parte le proposte di parte sindacale.
Segnaliamo in particolare:
1. Il rinvio alle forme di partecipazione sindacale preventive per talune materie rimesse alle precedenti contrattazioni collettive e non espressamente abrogate (si pensi ad esempio all’assegnazione delle mansioni superiori in cui è prevista la concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000)
2. La volontà di inserire nella Sezione dei Servizi Educativi e Scolastici (che si andrà definendo) la forma del confronto per l’adozione dei calendari educativi e scolastici e relative attività integrative.
3. L’adozione di fattori di valutazione, per il riconoscimento delle progressioni economiche interne alI’Area (che verranno chiamati nel nuovo CCNL differenziali stipendiali), individuati nella media valutative degli ultimi tre anni (su base quadriennale qualora per ragioni giustificate non sia possibile acquisire l’ultimo triennio), l’esperienza acquisita e le capacità culturali anche legate ai processi di formazione svolti. La contrattazione decentrata avrà il compito di definire il peso ponderato di ciascun fattore e indicare gli ambiti esperienziali, culturali e formativi da
utilizzarsi in seno al processo valutativo.
4. Al dipendente riclassificato a seguito di progressione fra le Aree, si conservano le giornate di ferie maturate e non fruite. Lo stesso, inoltre manterrà la retribuzione individuale di anzianità (RIA).
5. Migliorato il criterio sul riconoscimento del turno che oltre allo scambio di consegne prevede ora anche la durata necessaria per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio (ricordiamo che per il settore educativo e scolastico è stata già aggiunta la necessità di assicurare periodi di sovrapposizione dovuti alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato).
6. Per il buono pasto serale si è proceduto a specificare che lo stesso spetterà anche al personale che lavorerà in turni serali con proseguimento nelle ore notturne (dopo le 22.00) ampliando la casistica dopo averlo riconosciuto per coloro che svolgono attività pomeridiane con prosieguo nelle ore serali.
7. Inserito un articolo per il tempo di vestizione/svestizione, al momento riferito al solo personale operante nelle strutture sanitario. La formulazione proposta prevede che “nei casi in cui il personale, operante in strutture sanitarie, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per Io svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione debbano necessariamente avvenire all’interno
della sede, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate”.
8. Part- time misto. Anche a tale tipologia di articolazione oraria viene riconsiderato il computo dei giorni di ferie al pari del part- time orizzontale.
9. È stata proposta una riscritturazione degli articoli 67 e 68 del CCNL del 21.5.2018 inerenti la costituzione e destinazione del Fondo. Nello specifico in realtà la proposta tiene in piedi parte dell’articolo 67 attuale con alcune integrazioni. La più importante riguarda l’integrazione dello 0,22% disposto dalla Iegge di bilancio a decorrere dal 2022 per la parte stabile. Vi è inoltre una riformulazione semplificata delI’ex art.1S/5°c del CCNL poi sostituito dall’art.67/comma 5 lett b) del CCNL del 21.5.2018 ovvero l’adozione delle risorse variabili legate a obiettivi di performance anche di mantenimento che l’ente annualmente adotta.
La UIL FPL nel merito delle sole integrazioni proposte daII’Aran ha accolto positivamente gran parte delle modifiche. Ha invece sollevato dubbi, chiedendo un immediato intervento, sull’assenza perdurante di una soluzione alla problematica legata al festivo infrasettimanale per il personale turnista (per noi fondamentale sul rinnovo del CCNL), sull’ampliamento dell’articolato sui tempi di vestizione anche ad altre figure obbligate ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per Io svolgimento della prestazione ed anche su una
lettura a doppio binario che verrebbe a generarsi con una riscrittura parziale dell’art.67 sulla costituzione dei Fondi. Su quest’ultimo punto abbiamo ribadito la necessità di semplificare la lettura dei testi contrattuali che ci obbliga a scrivere norme comprensibili in prima lettura senza rinvii a precedenti disposizioni armonizzando entrambi gli articoli proposti sulla costituzione e destinazione dei fondi contrattuali, affinché le parti in ambito decentrato possano applicare con estrema chiarezza i contenuti dell’articolato. Anche sulla riformulazione deIl’ex
art.15/5°comma, pur apprezzando la semplificazione dei termini, si sono espressi dubbi su 17/05/22 3
una formulazione troppo asettica che lascerebbe la parte sindacale senza alcuna leva motivazionale nel richiedere l’integrazione dei fondi.
Si è infine fatta esplicita richiesta d’integrare l’articolo sulla costituzione dei fondi per la parte che prevede il mantenimento del valore medio pro-capite 2018, inserendo la norma di riferimento che obbliga le amministrazioni al ricalcolo del fondo ogni anno in relazione all’andamento degli occupati. Proprio per salvaguardare tale valore soglia, si è infine chiesto che gli oneri del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato non producano effetti distorsivi riducendo tale importo. Abbiamo proposto di utilizzare nei criteri di computo per il personale assunto a tempo determinato previsto dalla vigente legislazione,
anche gli oneri per il trattamento accessorio al fine di lasciare invariato il valore medioprocapite.
La UIL FPL infine ha rilanciato sulle grandi questioni ancora sospese chiedendo formalmente che nella prossima riunione le tematiche legate al nuovo ordinamento, all’areadelI’Elevata qualificazione, alle sezioni di Aree Professionali e ai differenziali stipendiali, sia esplicitata con una proposta organica per consentire un avanzamento significativo dello dell’arte.
La riunione è stata aggiornata al 30 maggio p.v.